Art. 14.
(Dibattimento).

      1. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private è condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni anche proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
      2. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, compresi quelli relativi agli atti acquisiti ai sensi dell'articolo 13, comma 7.
      3. Il verbale d'udienza, di regola, è redatto solo in forma riassuntiva.
      4. La motivazione della sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice può dettare la motivazione direttamente a verbale.
      5. In caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale, previa menzione della causa di sostituzione.